I motori dei condizionatori d’aria vengono spesso installati sulle parti comuni condominiali. Molti si chiedono se tutto ciò sia legittimo, visto che, diciamocelo francamente, non sono per niente belli da vedere. Quante volte, alzando gli occhi al cielo, osserviamo palazzi completamente deturpati dai condizionatori? Quando sono nascosti, ad esempio all’interno delle chiostrine, non ci sono problemi, perchè non visibili dalla strada, diversamente si fanno purtroppo ben notare. Cerchiamo di fare chiarezza sul problema.
Innanzitutto coloro che hanno intenzione di installare un condizionatore devono informarsi presso il proprio comune se esistono dei vincoli. Parliamo soprattutto dei centri storici, nei quali qualche limitazione potrebbe sorgere.
In linea di massima, a meno che il regolamento condominiale non lo vieti 0 preveda particolari modalità (ad esempio dipingere gli elementi esterni dello stesso colore dell’edifìcio), ogni condomino può installare un condizionatore d’aria, in quanto ha diritto di usare le parti comuni, a patto che non ne impedisca l’utilizzo agli altri e paghi l’intervento a sue spese. Ci sono comunque anche soluzioni per nascondere i condizionatori esterni.
Spesso, in mancanza di balconi o corridoi, i condizionatori vengono posizionati all’esterno, vicino le finestre, sui muri perimetrali dell’edifìcio (considerati parti comuni di proprietà di tutti i condomini in seguito alla recente Riforma del condominio) e talvolta anche all’interno, nell’androne del fabbricato. Particolare attenzione deve essere prestata nel Caso di condizionatori posti all’esterno della facciata comune poiché non devono essere considerati lesivi del decoro dell’edificio.
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C’è stata una recente sentenza del Tribunale di Venezia che è stato chiamato in causa da un condominio che chiedeva la rimozione di un condizionatore. Il Tribunale ha accolto la richieste in quanto, sebbene l’installazione di un condizionatore non sia qualificabile come innovazione ai sensi dell’articolo 1120 Codice civile, anche la posa di un tale manufatto deve comunque sottostare alla regola (che evidentemente nel caso in oggetto non era stata rispettata) di divieto di «alterare il decoro architettonico del fabbricato» a sua volta prevista dal Codice civile.
Oltre al decoro c’è anche il discorso della rumorosità: la sentenza della Corte di Cassazione n.12343 del 22 agosto 2003, stabilisce che in caso le immissioni rumorose provenienti da un condizionatore d’aria superino la normale tollerabilità si può chiedere e ottenere la rimozione dell’apparecchio. In questo caso si può anche configurare il reato di disturbo della quiete pubblica.